Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, la validità dei documenti di riconoscimento (anche patenti) e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da Amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020, è stata prorogata al 31 dicembre 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata sul documento.
Si ricorda che sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’art 35 c. 2 DPR 445/2000) anche:
- il passaporto
- la patente di guida
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d’armi
- le tessere di riconoscimento purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato
Si allegano circolari di riferimento.
Fonti normative:
Decreto-Legge 17 marzo 2020, G.U. Serie Generale n.70 del 17-03-2020 , convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, G.U. 29/04/2020, n. 110, S.O. n. 16.
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25 ) Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2020
Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445